Associazione dei Geologi della Provincia di CATANIA

  

LO STATUTO DELLA  A.Geo.Ct

 

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

È costituita l’Associazione Geologi della Provincia di Catania “A.Geo.CT”.

finalità

ARTICOLO 2

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa è apolitica e apartitica e si propone di valorizzare la figura e l’opera dei geologi, promuovendo e coordinando iniziative e attività che corrispondano a questo scopo. In particolare si propone di:

-       favorire gli scambi culturali ed i reciproci contatti fra i soci tramite incontri, conferenze e pubblicazioni;

-       tenere i collegamenti con l’Università ed in particolare con i corsi di laurea in scienze geologiche e con quelle facoltà i cui programmi di didattica e di ricerca abbiano attinenza con le scienze geologiche;

-       impostare e svolgere campagne di sensibilizzazione, riunioni, conferenze, congressi, ed eventuali iniziative di carattere promozionale;

-       contribuire alla formazione professionale dei neolaureati;

-       collaborare con le pubbliche istituzioni in materia di legislazione tecnica e di pianificazione territoriale ed ambientale;

-       far conoscere i problemi che riguardano la geologia tecnica ed ambientale, partecipando con studi e proposte, anche dietro specifica richiesta da parte di soggetti terzi, alla risoluzione di problemi di pubblica utilità;

-       sviluppare i rapporti con le amministrazioni locali in merito ai problemi tecnici e ambientali che riguardano le competenze professionali del geologo;

-       stringere rapporti di collaborazione con associazioni simili;

-       tutelare gli interessi dei geologi nello svolgimento delle loro attività;

-       valorizzare la funzione della categoria esprimendo anche il proprio pensiero sulle questioni locali e nazionali attinenti la geologia, in modo che sia tenuta nel giusto conto dalla pubblica opinione e dalla pubblica amministrazione;

-       fornire disponibilità degli iscritti per attività di volontariato di Protezione Civile ed eventuale supporto tecnico.

L’Associazione non intende comunque sostituirsi agli organi del Consiglio Nazionale dei Geologi e dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in nessuna delle loro funzioni e prerogative, bensì affiancarle nell’azione propositiva.

ARTICOLO 3

Possono far parte dell’Associazione i laureati in Scienze Geologiche nelle facoltà universitarie italiane e coloro che sono forniti di titoli esteri equipollenti. Le domande di iscrizione, corredate da idonea documentazione, vengono vagliate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, nella misura e con le modalità deliberate dall’assemblea. Il socio che non paga la rata annuale, dopo due inviti formali viene sospeso dall’Associazione. I soci che intendono dimettersi dall’Associazione devono darne avviso al Presidente entro il mese di novembre di ogni anno.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

Sono organi dell’associazione:

-       l’Assemblea generale dei soci;

-       il Presidente;

-       il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

L’assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno oppure, quando se ne ravvisi la necessità, su domanda di almeno cinque (5) soci.

ARTICOLO 7

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci. Nel giorno successivo a quello fissato in prima convocazione, l’Assemblea è costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Anziano. Per le votazioni sono nominati due scrutatori.

ARTICOLO 8

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza con votazione palese o segreta secondo la scelta operata di volta in volta.

ARTICOLO 9

Spetta all’Assemblea generale di:

-       eleggere ogni tre (3) anni il Presidente e 6 consiglieri;

-       determinare il contributo annuo degli associati;

-       approvare il bilancio;

-       deliberare modifiche allo statuto dell’Associazione;

-      deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e sulle direttive di ordine generale che l’Associazione deve eseguire per raggiungere e attuare i fini prefissati.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 consiglieri fra i quali vengono nominati due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere con elezione palese all’interno del Consiglio.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, ad onorem e senza diritto di voto, i Consiglieri dell’Ordine Regionale dei Geologi della Provincia di Catania.

L’assenza ingiustificata di un membro a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dello stesso.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo provvede:

-       alla gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare alla compilazione dei bilanci da sottoporre all’Assemblea;

-       a convocare l’Assemblea dei soci;

-       a promuovere iniziative volte al perseguimento delle finalità statutarie;

-       a redigere ogni anno una relazione sull’attività svolta.

ARTICOLO 13

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei suoi rapporti esterni, provvede a far osservare lo statuto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Il Segretario redige i verbali delle adunanze ed è responsabile dei documenti, il Tesoriere è responsabile della cassa dell’Associazione, cura la riscossione degli introiti ed esegue i pagamenti.

ARTICOLO 15

L’elezione del Presidente avviene a maggioranza semplice. L’elezione dei Consiglieri avviene a maggioranza, con espressione di un massimo di due preferenze; in caso di parità verrà eletto il candidato avente maggiore anzianità di età.

Per le elezioni il Consiglio Direttivo uscente nomina un Collegio elettorale composto da tre membri; questi indicano al loro interno un presidente e due scrutatori.

ARTICOLO 16

Qualora uno dei consiglieri eletti dovesse decadere o dare le dimissioni, si provvederà alla sua sostituzione per cooptazione del Consiglio con il candidato che segue nella graduatoria o, in mancanza di questa, con l’elezione di nuovi membri del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea.

ARTICOLO 17

Le attività dell’Associazione sono prevalentemente realizzate attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci e le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 18

L’Associazione, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2 del presente statuto può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 6 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all’art. 2) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da un Consigliere delegato.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 19

Lo scioglimento deve essere approvato da almeno tre quarti dei soci. IN caso di scioglimento si stabilirà con un referendum la devoluzione del patrimonio sociale da destinarsi ad enti morali.

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