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DENOMINAZIONE
ARTICOLO
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È
costituita l’Associazione Geologi della Provincia di Catania “A.Geo.CT”.
finalità
ARTICOLO
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L’Associazione
non ha fini di lucro. Essa è apolitica e apartitica e si propone di
valorizzare la figura e l’opera dei geologi, promuovendo e coordinando
iniziative e attività che corrispondano a questo scopo. In particolare
si propone di:
-
favorire gli scambi culturali ed i reciproci contatti fra i soci
tramite incontri, conferenze e pubblicazioni;
-
tenere i collegamenti con l’Università ed in particolare con i
corsi di laurea in scienze geologiche e con quelle facoltà i cui
programmi di didattica e di ricerca abbiano attinenza con le scienze
geologiche;
-
impostare e svolgere campagne di sensibilizzazione, riunioni,
conferenze, congressi, ed eventuali iniziative di carattere
promozionale;
-
contribuire alla formazione professionale dei neolaureati;
-
collaborare con le pubbliche istituzioni in materia di
legislazione tecnica e di pianificazione territoriale ed ambientale;
-
far conoscere i problemi che riguardano la geologia tecnica ed
ambientale, partecipando con studi e proposte, anche dietro specifica
richiesta da parte di soggetti terzi, alla risoluzione di problemi di
pubblica utilità;
-
sviluppare i rapporti con le amministrazioni locali in merito ai
problemi tecnici e ambientali che riguardano le competenze professionali
del geologo;
-
stringere rapporti di collaborazione con associazioni simili;
-
tutelare gli interessi dei geologi nello svolgimento delle loro
attività;
-
valorizzare la funzione della categoria esprimendo anche il
proprio pensiero sulle questioni locali e nazionali attinenti la
geologia, in modo che sia tenuta nel giusto conto dalla pubblica
opinione e dalla pubblica amministrazione;
-
fornire disponibilità degli iscritti per attività di
volontariato di Protezione Civile ed eventuale supporto tecnico.
L’Associazione
non intende comunque sostituirsi agli organi del Consiglio Nazionale dei
Geologi e dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in nessuna
delle loro funzioni e prerogative, bensì affiancarle nell’azione
propositiva.
ARTICOLO
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Possono
far parte dell’Associazione i laureati in Scienze Geologiche nelle
facoltà universitarie italiane e coloro che sono forniti di titoli
esteri equipollenti. Le domande di iscrizione, corredate da idonea
documentazione, vengono vagliate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
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I
soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota
annuale, nella misura e con le modalità deliberate dall’assemblea. Il
socio che non paga la rata annuale, dopo due inviti formali viene
sospeso dall’Associazione. I soci che intendono dimettersi
dall’Associazione devono darne avviso al Presidente entro il mese di
novembre di ogni anno.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO
5
Sono
organi dell’associazione:
-
l’Assemblea generale dei soci;
-
il Presidente;
-
il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
6
L’assemblea
generale dei soci è costituita da tutti i soci. Essa viene convocata
dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno oppure, quando se ne
ravvisi la necessità, su domanda di almeno cinque (5) soci.
ARTICOLO
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L’Assemblea
sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione, quando
è presente almeno la metà dei soci. Nel giorno successivo a quello
fissato in prima convocazione, l’Assemblea è costituita in seconda
convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza,
dal Vicepresidente Anziano. Per le votazioni sono nominati due
scrutatori.
ARTICOLO
8
Tutte
le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza con votazione
palese o segreta secondo la scelta operata di volta in volta.
ARTICOLO
9
Spetta
all’Assemblea generale di:
-
eleggere ogni tre (3) anni il Presidente e 6 consiglieri;
-
determinare il contributo annuo degli associati;
-
approvare il bilancio;
-
deliberare modifiche allo statuto dell’Associazione;
- deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti
l’attività dell’Associazione e sulle direttive di ordine generale
che l’Associazione deve eseguire per raggiungere e attuare i fini
prefissati.
ARTICOLO
10
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 consiglieri fra i
quali vengono nominati due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere
con elezione palese all’interno del Consiglio.
Fanno
parte del Consiglio Direttivo, ad onorem e senza diritto di voto, i
Consiglieri dell’Ordine Regionale dei Geologi della Provincia di
Catania.
L’assenza
ingiustificata di un membro a tre riunioni consecutive comporta la
decadenza dello stesso.
ARTICOLO
11
Il
Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su
richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso.
ARTICOLO
12
Il
Consiglio Direttivo provvede:
-
alla gestione ordinaria dell’Associazione ed in particolare
alla compilazione dei bilanci da sottoporre all’Assemblea;
-
a convocare l’Assemblea dei soci;
-
a promuovere iniziative volte al perseguimento delle finalità
statutarie;
-
a redigere ogni anno una relazione sull’attività svolta.
ARTICOLO
13
Il
Presidente rappresenta l’Associazione nei suoi rapporti esterni,
provvede a far osservare lo statuto, convoca e presiede le adunanze del
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
14
Il
Segretario redige i verbali delle adunanze ed è responsabile dei
documenti, il Tesoriere è responsabile della cassa dell’Associazione,
cura la riscossione degli introiti ed esegue i pagamenti.
ARTICOLO
15
L’elezione
del Presidente avviene a maggioranza semplice. L’elezione dei
Consiglieri avviene a maggioranza, con espressione di un massimo di due
preferenze; in caso di parità verrà eletto il candidato avente
maggiore anzianità di età.
Per
le elezioni il Consiglio Direttivo uscente nomina un Collegio elettorale
composto da tre membri; questi indicano al loro interno un presidente e
due scrutatori.
ARTICOLO
16
Qualora
uno dei consiglieri eletti dovesse decadere o dare le dimissioni, si
provvederà alla sua sostituzione per cooptazione del Consiglio con il
candidato che segue nella graduatoria o, in mancanza di questa, con
l’elezione di nuovi membri del Consiglio Direttivo da parte
dell’Assemblea.
ARTICOLO
17
Le
attività dell’Associazione sono prevalentemente realizzate attraverso
prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci e le cariche
sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
ARTICOLO
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L’Associazione,
per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2 del
presente statuto può istituire un Comitato tecnico-scientifico.
Il
Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3
a 6 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono
distinti nei campi di attività di cui all’art. 2) del presente
Statuto.
Il
Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente
dell’Associazione o da un Consigliere delegato.
Il
Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni
propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti
che gli siano conferiti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO
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Lo
scioglimento deve essere approvato da almeno tre quarti dei soci. IN
caso di scioglimento si stabilirà con un referendum la devoluzione del
patrimonio sociale da destinarsi ad enti morali.
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